Rimborso IRAP del 10%, invio delle istanze
con un Provvedimento del 28/10/2009, il Direttore Dell’Agenzie delle Entrate ha comunicato le nuove modalità di presentazione delle istanze di rimborso del 10% dell’Irap per gli anni pregressi.
La trasmissione telematica andrà effettuata per ciascuna regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, con un calendario di inizio invio come da tabella di seguito riportata:
martedì 17 novembre 2009
ore 12,00
1
MOLISE
BASILICATA
CALABRIA
giovedì 19 novembre 2009
ore 12,00
2
VALLE D'AOSTA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LIGURIA
venerdì 20 novembre 2009
ore 12,00
3
MARCHE
ABRUZZO
lunedì 23 novembre 2009
ore 12,00
4
TRENTINO-ALTO ADIGE
UMBRIA
SARDEGNA
martedì 24 novembre 2009
ore 12,00
5
TOSCANA
mercoledì 25 novembre 2009
ore 12,00
6
PUGLIA
giovedì 26 novembre 2009
ore 12,00
7
PIEMONTE
venerdì 27 novembre 2009
ore 12,00
8
SICILIA
lunedì 30 novembre 2009
ore 12,00
9
EMILIA-ROMAGNA
martedì 1 dicembre 2009
ore 12,00
10
VENETO
mercoledì 2 dicembre 2009
ore 12,00
11
LAZIO Persone Fisiche
giovedì 3 dicembre 2009
ore 12,00
12
LAZIO Società
venerdì 4 dicembre 2009
ore 12,00
13
CAMPANIA Persone Fische
mercoledì 9 dicembre 2009
ore 12,00
14
CAMPANIA Società
giovedì 10 dicembre 2009
ore 12,00
15
LOMBARDIA Persone Fisiche
venerdì 11 dicembre 2009
ore 12,00
16
LOMBARDIA Società
Le istanze di rimborso verranno considerate presentate all’Agenzia delle entrate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica, e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione; esempio: se un contribuente del Molise presenta il file telematico alle ore 14.00 del 17 novembre e un contribuente del Veneto presenta il file telematico alle ore 13.00 del 1 dicembre, nel determinare l’ordine di invio, risulterà inviata prima l’istanza del contribuente del Veneto rispetto a quella del contribuente del Molise.
Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui sopra, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo verrà assegnata, per la regione di riferimento, l’ultima posizione dell’ordine sopra citato.
Per le istanze che perverranno entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica l’Agenzia provvederà, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di cui al punto precedente, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentiranno di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata con le modalità sopra descritte, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n°2.